
Biciclette e pedoni, cosa dice il Codice della Strada (www.motorinews24.com)
Il tema del ciclista e l’attraversamento sulle strisce pedonali continua a generare dubbi e controversie tra utenti della strada.
Il tema del ciclista e l’attraversamento sulle strisce pedonali continua a generare dubbi e controversie tra utenti della strada e persino tra le forze dell’ordine. È frequente il quesito: il ciclista può attraversare le strisce pedonali rimanendo in sella o deve obbligatoriamente scendere e condurre la bici a mano? Per fare chiarezza, è utile approfondire la normativa vigente e le interpretazioni più aggiornate su questo aspetto cruciale della sicurezza stradale.
La normativa vigente e le interpretazioni sul ciclista e l’attraversamento sulle strisce pedonali
L’articolo 41, comma 15, del Codice della Strada stabilisce che “in assenza di lanterne semaforiche per velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni”. Questa disposizione è stata oggetto di interpretazioni divergenti: da un lato, molti ritengono che il ciclista debba scendere dalla bici per attraversare, dall’altro c’è chi sostiene che possa mantenere la pedalata e godere della precedenza come un pedone.
Secondo l’Avvocato Federico Balconi, esperto legale dell’associazione Zerosbatti di Milano, che dal 2017 tutela i diritti dei ciclisti, “il ciclista è obbligato a scendere dalla bici solo in presenza di situazioni di pericolo, intralcio o eccessivo affollamento”. Il legale precisa inoltre che spesso le forze dell’ordine applicano la norma in modo troppo restrittivo, multando ciclisti che invece agiscono nel rispetto della legge.
Un elemento chiave è la presenza dei semafori dedicati alle biciclette, sempre più diffusi nelle nuove infrastrutture ciclabili. In questi casi, il ciclista può attraversare in sella quando il semaforo specifico indica il verde, senza dover scendere.
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La legge impone di condurre il veicolo a mano solo “quando, per le condizioni della circolazione, si è di intralcio o pericolo per i pedoni” (art. 182, comma 4 del Codice della Strada). Tale norma è stata confermata da un parere ufficiale del Ministero dei Trasporti (n. 513 del 24 gennaio 2013) firmato dall’ingegnere Francesco Mazziotta, che chiarisce come:
- In assenza di semafori, i ciclisti possono attraversare le strisce pedonali in sella alla bici, purché non costituiscano un pericolo o un intralcio per i pedoni.
- In presenza di semafori pedonali e non dedicati alle biciclette, il ciclista deve valutare con prudenza se attraversare in sella o scendere e proseguire a piedi.
- L’obbligo di scendere sussiste solo in situazioni specifiche di pericolo o congestione.
Questo chiarimento pone fine all’errata convinzione diffusa secondo cui i ciclisti dovrebbero sempre scendere dalle biciclette quando attraversano sulle strisce pedonali.
Nonostante le strisce pedonali siano considerate aree di sicurezza, gli incidenti tra ciclisti, pedoni e veicoli a motore non sono infrequenti. Il ciclista ha la precedenza rispetto agli autoveicoli sulle strisce pedonali, che devono rallentare e dare precedenza.
Nel caso di collisione con un pedone, la responsabilità va accertata in base alla dinamica specifica. La legge presume una maggiore responsabilità del ciclista, chiamato a dimostrare di aver agito con prudenza e diligenza. Se, ad esempio, un pedone cambia improvvisamente traiettoria o corre, potrebbe configurarsi una colpa concorsuale o addirittura la responsabilità esclusiva del pedone stesso.