
Funzionamento dell’asta auto giudiziaria: prezzi, partecipazione e modalità - www.MotoriNews24.com
Nel panorama del mercato dell’auto usata, un canale spesso trascurato ma estremamente vantaggioso é rappresentato dall’asta auto giudiziaria.
Queste vendite coattive di veicoli provenienti da pignoramenti, sequestri o esecuzioni mobiliari sono oggi gestite in modo totalmente telematico tramite il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, con il supporto dell’Istituto Vendite Giudiziarie o di gestori accreditati. Scopriamo come funziona questo meccanismo, chi può partecipare e quali sono i veri risparmi possibili.
L’asta si svolge esclusivamente online, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale n. 32 del 2015, che ha uniformato le procedure di vendita telematica per beni mobili e immobili. La gara prevede rilanci tracciati e l’utilizzo di moduli ministeriali standardizzati, garantendo accesso semplice e riducendo gli errori formali. Ogni avviso d’asta indica un prezzo base, un’offerta minima e gli incrementi di rilancio. Il prezzo base, calcolato tramite perizia o ordinanza giudiziaria, rappresenta il valore di partenza, mentre l’offerta minima può consentire un ribasso fino al 25% rispetto al prezzo base, già dal primo tentativo. Tuttavia, spetta al giudice o al delegato valutare se confermare l’esito o disporre un nuovo esperimento di vendita.
Possono partecipare all’asta tutti, sia persone fisiche che società, fatta eccezione per il debitore esecutato, come previsto dall’articolo 579 del Codice di procedura civile. L’offerta può essere presentata personalmente o tramite un mandatario munito di procura, senza necessità di assistenza legale. La partecipazione si è così estesa anche al pubblico retail, aprendo opportunità fino a pochi anni fa riservate a operatori specializzati.
Importanza della perizia, verifica chilometraggio e documentazione manutentiva
Uno degli aspetti più delicati nell’asta auto giudiziaria riguarda la perizia tecnica del veicolo. Questo documento, più che un semplice elenco fotografico, fornisce un quadro dettagliato sullo stato d’uso, dotazioni, eventuali danni, oltre a indicazioni su cronologia delle revisioni e tagliandi effettuati. È fondamentale leggere con attenzione le note relative ad anomalie, manutenzioni non regolari, spie accese o mancanza di chiavi di riserva, elementi che influiscono significativamente sui costi di ripristino e sul valore residuo, soprattutto per modelli con componentistica elettronica complessa.
Un controllo incrociato del chilometraggio rispetto ai documenti ufficiali, e la verifica di eventuali codici di intervento riportati in fattura, aiutano a distinguere un vero affare da un apparente risparmio che nasconde la necessità di riparazioni onerose. Il basso prezzo d’acquisto non sempre corrisponde a un vantaggio, se si devono affrontare subito spese ingenti per mettere il veicolo in condizioni di sicurezza e conformità.

Per partecipare all’asta è obbligatorio disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e, in molti casi, della firma digitale per la presentazione dell’offerta telematica. Le piattaforme online guidano l’utente nella compilazione, cifratura e invio della proposta. L’identità degli offerenti viene tutelata tramite pseudonimi, mentre il delegato giudiziario ha accesso ai dati reali per la gestione della gara.
La partecipazione richiede il versamento di una cauzione, di solito pari al 10% del prezzo base indicato nell’avviso. Tale somma viene restituita senza interessi agli offerenti non aggiudicatari; chi vince l’asta deve saldare il prezzo entro i termini previsti, pena la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione. Questo meccanismo garantisce l’efficienza e la certezza dei tempi nella procedura di vendita.
Va sottolineato che nelle vendite giudiziarie è esclusa ogni forma di garanzia sui vizi: il veicolo si acquista nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, secondo la formula del “visto e piaciuto”. Non sono previste prove su strada né possibilità di reso, per cui la lettura approfondita di perizia e fotografie, oltre alla visione diretta presso il custode, è imprescindibile.
Il passaggio di proprietà avviene tramite il verbale d’aggiudicazione o decreto della procedura, che sostituiscono l’atto di vendita. Attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista si ottiene il Documento unico di circolazione e proprietà, completando in un’unica operazione gli adempimenti presso Motorizzazione civile e Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Aggiungendo al prezzo di aggiudicazione gli emolumenti Pra, imposte di bollo, diritti della Motorizzazione e l’Imposta provinciale di trascrizione (calcolata su potenza e aliquote territoriali), si definisce il costo complessivo dell’acquisto. Se il veicolo proviene da soggetto Iva, quest’ultima potrebbe essere applicata secondo le normative vigenti.

Molti mezzi sono gravati da fermi amministrativi o pignoramenti. In assenza di ordine di cancellazione, tali gravami restano validi, anche se non impediscono la trascrizione del passaggio di proprietà. Tuttavia, il giudice può disporre la cancellazione di questi oneri nel decreto di trasferimento, effettuando l’“effetto purgativo”. È quindi essenziale analizzare attentamente l’avviso d’asta per pianificare tempi e costi.
Una volta aggiudicato il veicolo, il ritiro non comporta automaticamente il ritorno su strada. Occorre infatti organizzare assicurazione, trasporto e documentazione. La soluzione più sicura è il trasporto tramite carro attrezzi, concordato con il custode del veicolo. La circolazione a proprio carico richiede copertura assicurativa e condizioni tecniche adeguate, oltre alla valutazione dell’opportunità di effettuare riparazioni preventive in officina. Per professionisti e imprese dotati di targa prova, gli spostamenti risultano più semplici, ma per i privati resta consigliabile optare per il traino o il trasporto su piattaforma.