
Serve un risarcimento - www.MotoriNews24.com
Quando ti spetta il risarcimento…e quando no, in questi casi, devi farne davvero a meno!
Una sentenza che scuote il mondo del lavoro: la Corte di Cassazione ha sancito con fermezza che ogni minuto speso nel tragitto casa–cliente o per caricare materiali, quando disposto dall’azienda, deve essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro retribuito. Una decisione che mette la parola fine su un dibattito pluriennale e che impone alle aziende di rivedere le proprie pratiche, pena sanzioni e contenziosi.
Con l’ordinanza n. 16674 del 2024, la Suprema Corte ha stabilito un principio semplice ma rivoluzionario: chi si sposta per esigenze aziendali lavora anche mentre è in viaggio. Nel caso esaminato, tecnici di una società di manutenzione si erano visti negare la retribuzione per il tempo trascorso tra l’ingresso in azienda e il primo intervento presso il cliente, così come per il ritorno in sede. L’azienda giustificava questa esclusione con un accordo sindacale che pagava solo i minuti eccedenti i 30 complessivi, monitorati via geolocalizzazione.
La Corte, però, ha annullato tale accordo per violazione del Decreto Legislativo n. 66/2003, che definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. In sostanza:
- Il tempo necessario per prendere istruzioni, caricare materiali e raggiungere il cliente è da considerarsi orario di lavoro;
- Non sono ammesse franchigie orarie, nemmeno di pochi minuti, da non retribuire;
- Gli spostamenti con mezzi aziendali sotto controllo diretto del datore di lavoro sono attività lavorativa a tutti gli effetti;
- Qualsiasi accordo interno che limiti i diritti previsti dalla legge è nullo e non opponibile al lavoratore.
Uno degli aspetti più clamorosi della sentenza riguarda la nullità degli accordi interni che tentano di escludere o ridurre la retribuzione per il tempo di viaggio. Anche se siglati con rappresentanze sindacali, tali accordi non possono derogare alla normativa vigente.
Se un contratto prevede il pagamento parziale o nullo del tragitto casa-cliente, quella clausola è automaticamente da considerarsi invalida. Un duro colpo per molte aziende che, fino ad oggi, hanno basato i propri regolamenti su franchigie o limitazioni di orario per risparmiare sui costi.
La conclusione logica della decisione
La decisione della Cassazione rappresenta un precedente fondamentale che interessa non solo tecnici manutentori, ma anche installatori, operatori on-site, trasfertisti, tecnici informatici e addetti all’assistenza post-vendita. Tutti quei lavoratori itineranti che si muovono sotto direttive aziendali e che fino a oggi hanno visto il loro tempo di viaggio considerato “tempo perso”.

La motivazione è chiara: il potere di eterodirezione esercitato dal datore di lavoro implica che chi si sposta non è libero, quindi deve essere remunerato per ogni minuto impiegato. Questa sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che considera orario di lavoro anche le fasi preparatorie e conclusive della prestazione, come già accaduto per il cosiddetto “tempo tuta” relativo all’uso di dispositivi di protezione individuale.
Per i lavoratori che vedono ancora negata la retribuzione del tempo di viaggio, la strada è chiara: è possibile attivare azioni legali o stragiudiziali, avvalendosi di sindacati o legali specializzati, per ottenere quanto dovuto. Dal punto di vista delle aziende, il monito è altrettanto chiaro e urgente: è necessario rivedere regolamenti interni e accordi sindacali che prevedano franchigie o limitazioni, per evitare contenziosi con esito ormai prevedibile e potenzialmente oneroso.
Per mettere un punto alla diatriba quindi, diciamo che la Cassazione ha ribadito che il tempo speso per il tragitto casa-cliente, se eseguito su indicazione del datore di lavoro, è lavoro a tutti gli effetti e come tale va pagato senza eccezioni. Una rivoluzione che costringerà molte imprese a fare i conti con nuove regole e con il rispetto dei diritti dei lavoratori itineranti.