Nel contesto dei condomini, la questione del cambio di destinazione d’uso di un garage è spesso oggetto di dubbi e controversie.
Nel contesto dei condomini, la questione del cambio di destinazione d’uso di un garage è spesso oggetto di dubbi e controversie. Quando un singolo condomino decide di modificare la destinazione del proprio spazio privato, come trasformare un garage in abitazione o in altro locale, è essenziale conoscere i limiti normativi e le condizioni che regolano tali interventi per evitare conflitti e problemi legali.
Le regole fondamentali per il cambio di destinazione d’uso in condominio
Secondo l’articolo 1122 del Codice Civile, il proprietario di un’unità immobiliare in condominio può modificare la destinazione del proprio bene purché non vengano arrecati danni alle parti comuni o compromessa la sicurezza, la stabilità o il decoro dell’edificio. La semplice variazione di utilizzo, in sé, non è vietata, a meno che non implichi opere che possano compromettere l’integrità o l’estetica delle parti comuni.
È quindi possibile, ad esempio, che un condomino trasformi il proprio garage in un locale abitativo, ma questa modifica non deve alterare negativamente la facciata o il decoro architettonico dell’immobile, specialmente se situato in una zona residenziale. Il concetto di danno va infatti oltre la mera alterazione materiale e comprende anche il peggioramento estetico e funzionale, che può incidere sul valore e sulla vivibilità complessiva del condominio.
Da garage a abitazione
La trasformazione di un garage in abitazione è una delle modifiche più delicate. Se tale cambiamento non altera la struttura esterna o non comporta interventi che ledano le parti comuni, non può essere impedito dagli altri condomini. Tuttavia, se la modifica pregiudica l’estetica della facciata o crea un danno apprezzabile al decoro generale, è possibile che il giudice intervenga ordinando la rimozione delle opere dannose.
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Da magazzino a garage
Il passaggio da magazzino a garage, se non accompagnato da opere materiali invasive o che compromettano l’estetica, è generalmente consentito. Gli altri condomini devono tollerare l’accesso ai mezzi meccanici e la diversa disposizione degli spazi di parcheggio, anche se ciò comporta una riduzione dei posti auto o una diversa organizzazione dell’area comune. L’uso dello spazio comune deve garantire il pari godimento per tutti, ma non può essere ostacolato dal mutamento di destinazione del singolo.
Da palestra a garage
Il caso del cambiamento da palestra a garage è più complesso. Sebbene ogni condomino abbia diritto a un uso più intenso della proprietà esclusiva, tale utilizzo non deve compromettere il diritto degli altri a un pari godimento degli spazi comuni. Se la creazione di nuovi accessi carrabili per le autorimesse provoca una significativa riduzione dei posti auto disponibili per gli altri condomini, si configura una violazione dell’articolo 1102 del Codice Civile.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che non è ammissibile un mutamento che alteri sostanzialmente l’equilibrio tra le diverse utilizzazioni delle parti comuni, come nel caso in cui la trasformazione comporti la perdita di numerosi spazi di parcheggio non compensata dalla nuova disponibilità di posti auto coperti. In tale situazione, l’intervento può essere bloccato perché lesivo del principio di solidarietà tra condomini.