
Il meccanico aumenta il preventivo (Canva Depositphotos foto) - www.motorinews com
Un banale preventivo dal meccanico: il salasso può nascondersi dietro l’angolo, senza che tu possa nemmeno accorgertene
Attraverso l’esecuzione di un preventivo, ossia di una stima ipotetica, che può essere diffusa oralmente o in via scritta, il consumatore ha la possibilità di conoscere anticipatamente la spesa complessiva che dovrà sostenere per fruire di un servizio.
In questo modo, il soggetto che sarà poi chiamato ad effettuare il pagamento di tasca propria, avrà la possibilità di ponderare la scelta, numeri alla mano, di voler procedere a saldare il servizio o a virare su un’altra proposta.
Infatti, i benefici che il preventivo garantisce al fruitore non si ferma unicamente all’opportunità di valutazione: quando uno richiede differenti stime di prezzo per un medesimo servizio, ma a più fornitori, quest’ultimo potrà tranquillamente metterli a confronto.
Un efficiente ausilio a vantaggio del consumatore, che in questo modo potrà tutelare ulteriormente la propria posizione, fruendo di una prova documentata, scritta e riscontrabile che stabilisce il totale di denaro disposto da un esperto nel merito di un servizio.
Cosa dice la Legge nostrana?
Non è, tuttavia, raro che gli automobilisti possano trovarsi costretti ad affrontare fastidiosissime situazioni, che vedono gli stessi rivolgersi a meccanici specializzati per risolvere un problema relativo al proprio veicolo, ottenere un preventivo circa le spese necessarie a sanare il medesimo, salvo vedersi aumentare il conto in modo estremamente più salato, data la presenza di apparenti lavori aggiuntivi, imprevisti anche dal punto di vista dello stesso consumatore. La Legge italiana dispone che un preventivo accettato all’unanimità dalle due parti costituisce a tutti gli effetti un contratto sottoscritto.

Nello specifico, bisogna tenere conto del principio della buona fede, come da indicazione dell’articolo 1375 del Codice Civile, che impone ai soggetti coinvolti di mantenere un comportamento corretto e leale. Quanto ne consegue, naturalmente, che in assenza di una valida giustificazione, il meccanico che muta il prezzo finale in corso d’opera, dopo aver precedentemente sottoscritto un accordo, seppur unicamente verbale, con il proprio cliente, sta venendo meno a tale principio. Oltre ciò, il professionista stesso deve tenere conto dell’obbligo di diligenza imposto dall’articolo 1176 del Codice Civile, che dispone la necessità, prima di procedere con ogni qualsivoglia preventivo, di valutare con attenzione l’entità dei danni e il costo dei futuri interventi.
Gli obblighi degli offerenti e le tutele dei consumatori
La possibilità che nel corso dei lavori effettivi saltino fuori complicazioni non è ovviamente esente, ma in una simile circostanza, il meccanico avrà l’obbligo di interrompere le operazioni, contattare immediatamente il proprietario del veicolo per spiegare i problemi sopraggiunti, chiedendo l’autorizzazione da parte dello stesso per poter procedere con ulteriori procedure, comunicando l’importo, inevitabilmente più elevato, del nuovo preventivo, potendo continuare il lavoro soltanto a seguito della risposta affermativa da parte del diretto interessato.
Il consumatore, da parte sua, avrà effettivamente possibilità di far valere le proprie tutele, secondo quanto garantito dal Decreto Legislativo n. 206/2005 del Codice del Consumo, che assicura nell’articolo 33, come in presenza di una precisa serie di clausole etichettabili come sbilanciate a favore dell’erogatore del servizio, meno nei confronti del consumatore, hanno valenza sostanzialmente nulla. Lo scrive La Legge per Tutti.